Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 e dell’art. 18 della Costituzione Italiana, è costituita l'associazione, denominata “Catobi” (di seguito, per brevità, “Associazione”) con rispetto delle norme dettate dal codice civile negli artt. 14-42. L’Associazione ha la propria sede in via Roma n. 35 in Bollate, 20021, Milano (MI). Potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La durata è illimitata.
L’Associazione è un ente non commerciale. Ha carattere autonomo, libero, apartitico e aconfessionale, è caratterizzata dalla democraticità della struttura operando nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ed ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L’Associazione non persegue scopi di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione persegue i seguenti scopi:
a) diffondere la cultura dell’innovazione all’interno di ambiente formativi e/o aziendale e/o istituzionali;
b) ampliare la conoscenza della cultura dell’innovazione in ambito strategico, digitale, business, di marketing, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
c) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo innovativo strategico;
d) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
Ai fini organizzativi l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture o attrezzature idonee all’attività che intende esercitare. Potrà fare accordi con altre associazioni o terzi in genere e potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria connessa e correlata agli scopi istituzionali e necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.
Potrà inoltre porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.
Per il raggiungimento degli scopi indicati, l’Associazione si propone, infine, di svolgere in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro anche altre attività connesse agli scopi istituzionali a scopo di autofinanziamento quali, in via esemplificativa e non esaustiva, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici ed enti privati, aprire un sito Internet, pubblicare materiale a fine divulgativo e conoscitivo.
L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, il cui seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:
a) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, workshop, webinar, meeting, per giovani e adulti;
b) attività di formazione: corsi di formazione teorico/pratici per persone singole, studenti, aziende, associazioni, enti, istituzioni;
c) attività editoriali: pubblicazione di contenuti, approfondimenti, studi, ricerche, analisi.
L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione potrà inoltre esercitare anche altre attività rispetto a quelle prima indicate, purché volte ad una migliore attuazione delle attività di interesse generale promosse e in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, in conformità al Decreto del Ministero del Lavoro e comunque alla normativa vigente; ciò in particolare (i) tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle predette attività di interesse generale, (ii) gestendo a vario titolo strutture e impianti di diversa natura e cura e (iii) curando altresì eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande.
Il numero dei soci è illimitato, tuttavia il numero massimo degli associati potrà essere limitato in da parte dell’assemblea degli associati convocata in sede ordinaria, limitatamente per ipotesi circostanziate, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, 3000 e, in ogni caso, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi.
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari. Tra gli associati esiste parità di diritti e doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. Gli associati devono aver necessariamente compiuto 18 (diciotto) anni al momento dell’affiliazione.
L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
I soci si dividono in:
1) soci fondatori: soggetti che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
2) soci ordinari: persone o enti che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
3) soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico allacostituzione dell'Associazione. Vengono nominati dall’assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal versamento di quote annuali, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
4) soci particolari: soggetti che abbiano compiuto la maggiore età, che si affiliano all’Associazione al fine di far partecipare alle attività dell’Associazione stessa il proprio figlio/a minorenne.
Fermo quanto sopra, il diritto di voto verrà in ogni caso esercitato dal socio particolare, il quale rimane a tutti gli effetti l’unico soggetto parte dell’Associazione. Per la partecipazione alle attività dei figli del socio particolare non sarà dovuta alcuna quota associativa e/o alcun contributo ulteriore.
La quota associativa e gli eventuali contributi supplementari sono stabiliti ogni anno dal Consiglio Direttivo; non sono restituibili in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale relativo all’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di socio.
Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione previa approvazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di impegnarsi ad attenersi al presente statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 60 giorni ovvero uno o più consiglieri da esso delegati, con delibera motivata e voto favorevole di almeno tre quarti dei membri.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi e il richiedente può chiedere nel termine di 30 giorni dalla delibera che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea.
La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia persone fisiche sia enti e/o associazioni come un unico socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle assemblee sociali.
Nel caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Gli associati hanno il diritto:
a) di partecipare all’assemblea con diritto di voto;
b) di essere eletti alle cariche sociali, fermo restando che nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
c) di conoscere i programmi con i quali l’assemblea intende attuare gli scopi sociali;
d) di essere informati e di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
e) di usufruire dei servizi posti a disposizione dei soci;
f) di svolgere il lavoro comunemente concordato;
g) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami;
h) esaminare in qualunque momento i libri dell’Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo;
i) di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie. Gli associati sono obbligati:
j) al pagamento delle quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici e/o supplementari, in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
k) all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
l) a svolgere le attività preventivamente concordate;
m) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
a) dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto mediante lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo;
b) estromissione per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria entro 15 giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o PEC;
c) per radiazione nel caso si verifichi una delle seguenti circostanze: - inadempienze degli obblighi del presente statuto; - inadempienze del regolamento interno; - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione; - condotta contraria all’attività dell’Associazione; - motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto.
La perdita della qualifica di associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di radiazione di cui alla lettera c) il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’assemblea ordinaria. La delibera di esclusione deve essere comunicata all’associato mediante lettera raccomandata o PEC; contro tale delibera è ammesso ricorso all’Assemblea.
L’associato radiato non può essere più riammesso. Fermo quanto sopra, i soci estromessi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando le quote sociali arretrate. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima assemblea dei soci. Per tutte le controversie tra l’Associazione e i soci medesimi gli iscritti si impegnano all’esclusiva competenza degli organi interni dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) capitale iniziale versato dagli associati;
b) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti o da istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c) quote e contributi ordinari ed eventuali suppletivi;
d) donazioni e lasciti;
e) proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
i) ogni altra entrata che contribuisca al raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto delle condizioni e limiti posti dalla normativa vigente.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari. Le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità da chiunque pervenute sono a fondo perduto.
Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi, in caso di specifiche e comprovate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea per l’approvazione, il bilancio dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso, accompagnati dalla relazione scritta.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale, economico e finanziaria dell’Associazione nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
Il residuo attivo del bilancio dovrà essere reinvestito nell’Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti,attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
Dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, questo deve essere depositato presso la sede legale dell’Associazione e messo a disposizione degli associati.
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori;
e) Il Tesoriere;
f) il Collegio dei probiviri;
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di voto, qualunque sia il valore della quota.
Essa è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di impossibilità dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.
Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmando insieme al Presidente. La convocazione viene fatta in via ordinaria ogni qualvolta se ne reputi la necessità ed obbligatoriamente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.
Inoltre, l’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) approva gli indirizzi e le linee generali o del programma di attività per l’anno sociale;
b) elegge il Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
d) delibera eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
f) decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
g) esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di radiazione adottate dal Consiglio Direttivo.
L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, viene comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo alla massima diffusione, compreso l’ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici, che in ogni caso garantisca la ricezione della comunicazione stessa.
La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea. L’avviso di convocazione deve indicare in maniera precisa e puntuale l’ordine del giorno in base al quale si procederà alla discussione, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza dei voti presenti; in seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
L’assemblea ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze della associazione medesima e delibera sulle modifiche e integrazioni dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti presenti; in seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell’Associazione all’articolo 18 del presente statuto.
La convocazione dell’assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati; in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi in video conferenza purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti;
b) che sia consentito al verbalizzante, nonché al Presidente dell’assemblea, di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il voto si esercita in modo palese. Per le decisioni riguardanti lo status dei soci che possano concernere questioni attinenti a dati sensibili dei soci stes si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Su istanza di uno dei soci, se approvata a maggioranza dall’assemblea, si può procedere a votazione a scrutinio segreto anche su materie diverse da quelle indicate al comma precedente.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale controfirmato dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea, di cui deve essere data pubblicità per via telematica a tutti gli associati.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 membri eletti dai soci fondatori al momento della costituzione e successivamente dall’assemblea fra i propri componenti.
I componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il numero dei membri è determinato dall’assemblea e la carica di consigliere è gratuita fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, che dovranno essere appositamente documentate.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno per redigere il bilancio, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.
Si riunisce altresì su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e quando ne facciano richiesta i due terzi dei consiglieri.
L’avviso di convocazione deve essere inviato senza alcuna formalità di riscontro almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio deliberavalidamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale che, trascritto nell’apposito libro sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, viene letto seduta stante e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Fermo quanto sopra i libri adottati dall’Associazione saranno vidimati.
Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione e la gestione ordinaria della Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato dall’assemblea degli associati dalla legge o dal presente statuto.
Spetta al Consiglio il compito di:
a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle indicazioni e delle linee guida approvate dall’assemblea dei soci;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) elegge tra i propri componenti il Presidente;
d) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
e) elegge tra i propri componenti il Tesoriere ;
f) esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
k) redigere, insieme al Tesoriere, il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’esercizio trascorso da presentare e sottoporre all’assemblea per l’approvazione;
l) redigere, insieme al Tesoriere, il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo da presentare e sottoporre all’assemblea per l’approvazione;
m) stabilire gli importi annuali della quota associativa e di eventuali quote suppletive per l’utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
n) redigere gli eventuali regolamenti necessari al corretto svolgimento dell’Associazione;
o) adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i soci;
p) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venir meno della qualifica di associato;
q) favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione.
In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I sostituti così eletti rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare questa modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l’assemblea perché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica tre anni e viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo, salvo quanto stabilito dall’atto costitutivo per le prime nomine.
Con le stesse modalità di votazione, sono nominati il Vicepresidente ed il Segretario.
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio Direttivo coordinandone i lavori; può adottare provvedimenti urgenti necessari, sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
Il Collegio dei Revisori è l’organo con funzioni di controllo contabile e gestionale. Esso è formato da membri nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione.
Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. In particolare, il Collegio deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile e patrimoniale dell’Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo.
Al tal fine, il Collegio dei Revisori si riunisce periodicamente per verificare la regolarità formale e sostanziale della contabilità e per redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Per ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale.
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea, dura in carica tre anni, delibera senza obblighi di forma ed in via inappellabile. Al Collegio dei Probiviri sono affidate tutte le controversie tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati e i medesimi, ivi comprese le questioni statutarie.
Tutti gli associati hanno diritto di inviare per iscritto reclami al collegio dei probiviri, in relazione all’attività dell’Associazione. Il Collegio provvede a comunicare per iscritto le proprie deliberazioni agli interessati. Tutti gli associati sono tenuti ad uniformarsi alle deliberazioni assunte dal Collegio dei probiviri per le questioni di rispettiva competenza.
Il collegio dei Probiviri, nel rispetto delle attribuzioni e competenze di tali organi, potrà fornire indicazioni e raccomandazioni al Consiglio direttivo e all’Assemblea al fine di garantire l’attuazione dello statuto. Delle riunioni del Collegio dei probiviri deve essere redatto verbale.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria ai sensi dell’Art. 12 del presente statuto con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. La stessa assemblea, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, gli associati si impegnano si impegnano all’esclusiva competenza degli organi interni dell’Associazione.
Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.